Con delibera di Giunta regionale del 24 marzo 2017 n. 349 sono state approvate, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 3/2013, le nuove condizioni per l'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa e delle modalità di sostegno economico per soluzioni di accoglienza urgente e temporanea ai sensi della l.r. 23/2010.L’articolo 13 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), prevede per la procedura di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) in “emergenza abitativa” le seguenti caratteristiche:
- straordinaria: disagio abitativo cui non si può fare fronte con gli strumenti ordinari;
- circoscritta: riferita alle situazioni individuate dal comma 2 dell’articolo 13;
- temporanea: finalizzata a fronteggiare le gravi, eccezionali ed imprevedibili situazioni di disagio abitativo per un periodo di tempo determinato.
La Regione riconosce, su segnalazione del Comune competente, la situazione di emergenza abitativa dei residenti in Valle d’Aosta da almeno 24 mesi, in presenza di situazione alloggiativa precaria quando deriva da:
- disagio sociale o sanitario;
- procedimenti di rilascio forzoso dell’abitazione coinvolgenti nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.
La residenza storica in Valle d’Aosta per almeno 8 anni è equipollente alla residenza continuativa di almeno 24 mesi. Per disagio sociale s’intende la situazione, di regola prolungata nel tempo, in cui il soggetto ed il suo nucleo familiare, per specifiche condizioni, non sono in grado di utilizzare pienamente le proprie risorse e le opportunità offerte dalla società al punto di, alternativamente o contemporaneamente, isolarsi dal contesto sociale o non riuscire ad integrarsi nello stesso. Si manifesta, cioè, come problema sociale per risolvere il quale è opportuno, talvolta indispensabile, l’intervento della pubblica amministrazione.
Questa situazione è definita come disagio individuale collettivamente riconosciuto, cioè giudicato meritevole di attenzione sociale sia per la sofferenza che caratterizza il soggetto sia per gli effetti negativi che può avere nel contesto sociale.
Il disagio sociale è riconosciuto quando è presente almeno una delle seguenti condizioni:
- improvvisa perdita di lavoro da parte dell’unico produttore di reddito del nucleo familiare, non causata dalla propria volontà;
- disoccupazione di lunga durata, pari ad almeno un anno, conseguente ad incapacità ad inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, per difficoltà personali oggettive documentate, dell’unico produttore di reddito del nucleo familiare;
- famiglia monoparentale con figli minori;
- allontanamento forzoso dal proprio nucleo familiare, non causato da proprie azioni volontarie;
- anziani con difficoltà ambientali o relazionali.
Per procedimenti di rilascio forzoso, dell’abitazione coinvolgenti nuclei familiari economicamente e socialmente deboli, s’intendono tutte le procedure avviate dal proprietario, fin dalla semplice manifestazione di volontà formalizzata per iscritto, volte ad ottenere la disponibilità dell’alloggio a seguito del mancato pagamento di 5 mensilità.
Il procedimento di rilascio forzoso dell’immobile è riconosciuto requisito idoneo quando è presente almeno una delle seguenti condizioni:
- improvvisa perdita di reddito del nucleo familiare, non causata dalla propria volontà, con reddito netto mensile documentato inferiore al doppio del canone mensile di locazione;
- variazione delle condizioni familiari (numero componenti, situazioni sanitarie, ecc.), che incidono sulla situazione economica riducendone di oltre il 50% la disponibilità effettiva. A tal fine dovranno essere documentate, anche in modo forfettario, le maggiori spese affrontate ai fini di un’attenta valutazione circa la loro ammissibilità da parte della Commissione regionale per le politiche abitative di cui all’articolo 25 della l.r. 3/2013 (di seguito Commissione).
Sono esclusi dal riconoscimento della condizione di emergenza abitativa i nuclei familiari:
- che risultano proprietari/usufruttuari/assegnatari di idonea abitazione ovunque ubicata;
- che non aderiscono agli interventi di prima accoglienza e accompagnamento;
- che non aderiscono o non rispettano il progetto di recupero di cui al successivo paragrafo 6;
- per i soli componenti sottoposti a provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale;
- quando uno o più componenti abbiano cessato volontariamente un'attività lavorativa nei 24 mesi precedenti la data di presentazione/esame/gestione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- quando uno o più componenti abbiano rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nei 24 mesi precedenti la data di presentazione/esame/gestione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi siano venuti a conoscenza;
- quando uno o più componenti abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministra-zione o da enti di formazione accreditati, nei 24 mesi precedenti la data di presentazione/esame/gestione della domanda;
- quando a uno o più componenti, nei 24 mesi precedenti la data di presentazione/esame/gestione della domanda, sia stato revocato il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa per mancato rispetto del progetto di recupero;
- quando uno o più componenti abbiano rifiutato senza giustificato motivo, nei 24 mesi precedenti la data di presentazione/esame/gestione della domanda, l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Presentazione della domanda
La domanda per l’assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa deve essere presentata direttamente al Comune di residenza titolare del procedimento amministrativo (di seguito Comune competente) oppure, per i Comuni sotto i 10.000 abitanti, anche per il tramite dello sportello sociale.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla scheda di valutazione presentata da Comune di residenza deve essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione per la residenza e composizione del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445) attestante stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato;
- dichiarazione sostitutiva unica (DSU), di cui all’art. 5 del D.L. n.201/2011 (cosiddetto decreto Salva Italia), come attuato dal DPCM n. 159/2013 e dalla pubblicazione del DM 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di DSU, dell’attestazione e delle relative istruzioni di compilazione;
- certificazione rilasciata dalle competenti autorità circa la presenza nel nucleo familiare di persona disabile o invalida;
- relazione dell’ufficio regionale competente in materia di barriere architettoniche attestante la situazione alloggiativa precaria, incompatibile o inidonea;
- relazione dell’assistente sociale acquisita direttamente dal Comune, nei soli casi in cui lo stesso la ritenga necessaria, per meglio definire la situazione in cui si trova il nucleo familiare richiedente con esclusione, in assenza di disagio sociale, dei casi di rilascio forzoso dell’abitazione;
- nei casi di avvio procedimento di sfratto, copia dell’ultima ricevuta di pagamento dell’affitto o equipollente, e documentazione dell’andamento economico del nucleo familiare, almeno degli ultimi 24 mesi, per verificare le possibili correlazioni, anche temporali, tra lo sfratto e l’insorgere delle difficoltà economiche;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile dal richiedente (percorso del lavoratore, documentazione spese straordinarie e impreviste, …..).
La documentazione di cui alle lettere 1), 2), 3) e 7) deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda presentata, pena il rigetto da adottarsi direttamente dal Comune. Avverso la decisione della Commissione regionale, il richiedente, in presenza di nuovi elementi o in caso di controdeduzioni, può presentare ricorso alla Commissione regionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione al fine di ottenere un riesame della pratica nella prima riunione utile.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet
Emergenza abitativa - Sito regione Valle d'Aosta, il link aprirà una nuova finestra